Come può un’azienda in crisi essere recuperata dai lavoratori?
La legge Marcora (49/85) prevede, attraverso i fondi del Tesoro italiano e la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico, la costituzione di due fondi a supporto delle operazioni delle nascenti imprese cooperative:
- Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper, gestito da Cooperazione Finanza Impresa (CFI), istituito presso la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, che eroga prestiti a basso interesse, per finanziare i progetti cooperativi;
- Fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, utilizzato da società finanziarie del settore cooperativo per partecipare al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro operanti in tutti i settori economici.
I finanziamenti previsti dalla Legge Marcora sono finalizzati a sostenere tutti i progetti che ambiscono a far accrescere produttività e occupazione delle unità produttive rilevate dai soci lavoratori. Le risorse della legge Marcora possono essere inoltre utilizzate dalle cooperative per completare una ristrutturazione e/o una riconversione degli impianti produttivi, per diversificare, ampliare (o razionalizzare) la produzione e inserirsi all’interno di nuovi mercati. La legge voluta da Giovanni Marcora nel 1985 (L.49/85) ha istituito il fondo permanente Foncooper per la promozione e lo sviluppo della cooperazione attraverso finanziamenti agevolati, privilegiando le cooperative sorte dalle aziende in crisi.
La Direttiva ministeriale del 4 aprile 2001 ha ulteriormente semplificato le possibilità di finanziamento e l’accesso al fondo rotativo per progetti d’investimento che interessano beni di proprietà di terzi, purché necessari al funzionamento ed esercizio della cooperativa. Ad esempio: nel caso in cui sia stato avviato il processo fallimentare di un’azienda, i lavoratori possono richiedere questo fondo e, in accordo col curatore fallimentare, procedere alla ripresa o al mantenimento dell’attività produttiva senza necessariamente esserne o diventarne proprietari. Il decreto ministeriale del 4 aprile 2001 stabilisce che le società finanziarie (Cfi e Soficoop) possono versare fino al 50% del capitale sociale delle nuove cooperative. Il D.M. ministeriale del 4 aprile 2001 riconosce priorità alle domande di intervento presentate da parte di cooperative costituite, per oltre il 50% dei soci, da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione, da lavoratori in mobilità o licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale, da lavoratori dipendenti di aziende poste in liquidazione dai proprietari (Art.4 comma 2 n.4).
Il decreto ministeriale del 4 aprile 2001 fissa i limiti di partecipazione al capitale di rischio per le società finanziarie. L’art 4.comma 2 n.6 enuncia che occorre considerare «le riserve ed i prestiti sociali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda di intervento (da parte della cooperativa), nonché il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche ed i soci sovventori».
I soci delle cooperative devono versare almeno il 50% della quota individuale entro 30 giorni dalla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata e la parte rimanente entro i successivi due anni. La quota di sottoscrizione individuale può essere versata “anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al TFR (trattamento di fine rapporto) maturato alle dipendenze dell’impresa di provenienza” (Art.5 comma 1,2). Si può, in alternativa, utilizzare il sussidio di disoccupazione per coprire la quota di sottoscrizione. Il lavoratore può infatti richiedere l’indennità di mobilità o Naspi anticipata in un’unica soluzione se è sua intenzione avviare un’attività imprenditoriale e/o associarsi in cooperativa.
Le cooperative sono tenute a riacquistare le quote di partecipazione delle società finanziarie nel corso di 10 anni (il 25% delle quote nei primi 5 anni) “(…) a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione” (Art.6 – comma 1). Fino al momento in cui non sarà stata dismessa interamente la partecipazione, la cooperativa non potrà beneficiare di ulteriori interventi da parte delle società finanziarie. Per la cooperativa sarà comunque sempre possibile, qualora lo ritenesse, cedere totalmente o parzialmente (e in qualsiasi momento) a terzi la quota di partecipazione.
- Possono essere eleggibili progetti d’investimento per l’ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa.
- Possono quindi rientrarvi tutti i progetti d’investimento che perseguono l’obiettivo dell’innovazione di prodotto, di processo, di gestione amministrativa.
- Tutto ciò che può permettere di raggiungere una maggiore competitività sul mercato da parte dell’impresa.
É un ente statale dotato di autonomia finanziaria resa possibile dalla partecipazione alla quota del capitale sociale delle cooperative. I requisiti di accesso al fondo, le modalità di ripartizione delle risorse e l’ammissibilità delle relative spese per programmi d’investimento (nonché le garanzie e la precisione dei tassi d’interesse) rimangono regolate dal Ministero attraverso appositi decreti.
approvati dalla CE hanno previsto (Priorità e Azioni specifiche) per diverse regioni specifici strumenti finanziari per supportare le politiche attive per il lavoro e aumentare la competitività delle piccole e medie imprese sul territorio regionale.
I Programmi Operativi regionali del ciclo 2014-2020, approvati dalla CE hanno previsto (Priorità e Azioni specifiche) per diverse regioni specifici strumenti finanziari per supportare le politiche attive per il lavoro e aumentare la competitività delle piccole e medie imprese sul territorio regionale.
Gli strumenti finanziari regionali sono inquadrati e integrati, in particolar modo, con i piani e gli obiettivi dei fondi strutturali FESR e FSE dell’Unione Europea. Questi consentono di attivare utili sinergie con i fondi nazionali, garantendo la flessibilità degli strumenti messi a disposizione anche per i processi specifici che riguardano le imprese recuperate e, più in generale, le politiche di sostegno alle PMI e alle società cooperative di lavoro. La strutturazione dei fondi rotativi regionali, i metodi di accesso agli stessi e le procedure di attivazione di aiuto e sostegno alle imprese cooperative sono differenti da regione a regione. Per avere un quadro completo sui dispositivi e sugli aiuti messi a disposizione delle imprese cooperative nella vostra regione vi consigliamo di chiedere a strutture competenti (centrali cooperative e/o uffici regionali per le politiche attive per il lavoro) oppure potete scriverci e vi aiuteremo a raccogliere le informazioni necessarie.
CFI è una società cooperativa appositamente costituita nel 1986 per iniziativa delle organizzazioni Agci, Confcooperative e Legacoop per gestire il fondo rotativo Foncooper. A partire dal 2001 CFI è diventato un investitore istituzionale a seguito dell’ingresso del Ministero dello Sviluppo Economico.
Soficoop nasce nel 1985, a seguito dell’emanazione della Legge Marcora, con il compito di sostenere le cooperative nell’intero Iter burocratico per la domanda di assegnazione degli aiuti del fondo rotativo. Lo stesso ente aveva anche il compito di seguire l’andamento economico nel primo quinquennio di attività delle cooperative.
Legacoop, Confcooperative e Agci hanno assunto un ruolo importante come corpi intermedi di collegamento tra i territori, i luoghi del lavoro e gli investitori istituzionali. Le centrali cooperative hanno assunto un ruolo altrettanto importante nella capitalizzazione delle newcoop attraverso i fondi mutualistici, gli strumenti di credito cooperativo a loro disposizione. Le centrali cooperative svolgono, in generale, un ruolo di supporto importante alle imprese recuperate offrendo loro consulenza soprattutto in ambito fiscale, contabile, tributario e legale.”
I fondi mutualistici possono mettere a disposizione delle nascenti cooperative, in forma integrativa ai fondi ricevuti dalle società finanziarie (Cfi, Soficoop), prestiti o altre forme di credito (compresa la partecipazione temporanea al capitale di rischio) per le società a controllo cooperativo.
Altre strutture come Cooperfidi affiancano le neonate imprese cooperative fornendo loro le garanzie necessarie per farsi erogare il credito da parte delle banche e degli istituti finanziari.
Nel sistema bancario “alternativo” spicca il ruolo di Banca Etica: particolarmente sensibile al tema delle imprese recuperate, Banca Etica è disponibile a finanziare progetti d’impresa e cooperazione dei lavoratori che intendono rilevare l’attività della propria azienda in crisi.
Questa sezione è in fase di costante aggiornamento grazie al lavoro di inchiesta del Collettivo di Ricerca Sociale.
Le risorse istituzionali a supporto delle aziende in crisi che vogliono avviare il processo di recupero possono variare notevolmente a seconda dei contesti territoriali.
Dalle inchieste operate sul campo dal Collettivo di ricerca sociale è emerso che i finanziamenti dei partner istituzionali non sempre vengono erogati entro le tempistiche previste dalle linee di credito bancario o entro le scadenze giuridiche connesse al processo di conversione delle aziende in crisi in imprese recuperate.
L’anticipo dello Stato è da calcolare al lordo delle trattenute fiscali solo per i soci fondatori, non per quelli aggiuntisi in seguito. L’INPS infatti trattiene dal finanziamento le ritenute fiscali di tutti i soci che si uniscono a quelli fondatori solo dopo la costituzione in cooperativa.
Dato il fallimento della precedente gestione, i fornitori di energia sono soliti chiedere un acconto insostenibile per le neonate casse della cooperativa, i cui soci possono vedersi costretti a trovare un accordo con un altro fornitore.
Spesso i fallimenti delle imprese sono dovuti a un reale calo della domanda dei beni e dei servizi prodotti: affinché il recupero dell’impresa fallita riesca, è necessario intercettare e coinvolgere nella costituzione della cooperativa figure professionali in grado di offrire una consulenza commerciale e burocratica.
Questa difficoltà può essere parzialmente mitigata attraverso la creazione di veri e propri accordi commerciali fra le imprese che aderiscono alla Rete nazionale delle imprese recuperate, che potranno così alimentare la domanda dei beni e dei servizi prodotti dagli altri nodi della rete. Attraverso il Collettivo di Ricerca Sociale l’impresa recuperata/in recupero può mettersi in contatto (a titolo gratuito) con figure professionali specifiche, che possono fornire un quadro preliminare sulla fattibilità di mercato e aiutare l’impresa a definire meglio il proprio sviluppo commerciale